• Accordo quadro: Accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
• Appalti pubblici: Sono accordi a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Il concetto comunitario di appalto pubblico è espresso nelle direttive 17/2008/Ce e 18/2004/Ce, recepite nel nostro ordinamento pubblicistico dal Codice dei contratti pubblici (vedi voce). Pertanto ad oggi nel nostro ordinamento convivono due diversi concetti giuridici di appalto: quello di matrice comunitaria e pubblicistica e quello di matrice privatistica e civilistica desunto dall'art. 1655 del codice civile, ove si afferma che il contratto di appalto è quel contratto dove una parte chiede all'altra la realizzazione di opere o servizi con organizzazione e gestione a proprio rischio in cambio di una corrispettivo in denaro.
• Avvalimento: Istituto in virtù del quale un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico. Tale tipo di avvalimento vale solo per la gara in oggetto e, in caso di aggiudicazione, ha valore per tutto il corso dell'appalto. L'Impresa che "presta" i propri requisiti (ausiliaria) a quella partecipante (ausiliata) resta estranea sia alla gara che al successivo contratto, ma deve formalmente impegnarsi sia nei confronti dell'Impresa validata che nei confronti della Stazione Appaltante a mettere a disposizione della prima, per tutta la durata dell'appalto, tutte le risorse di cui questa risulta carente. Restano fermi i requisiti di ordine generale rif.art.38 codice dei contratti pubblici, che devono essere posseduti da entrambe.
• Capacità economico-finanziaria: Misura la solidità patrimoniale e soprattutto economico-finanziaria dell’offerente ed è comprovabile, ai sensi di quanto disposto dall’allegato XVII parte I del codice dei contratti, attraverso la valutazione: a) di idonee dichiarazioni bancarie o coperture assicurative; b) di bilanci o conti economici presentati; c) di un dato fatturato minimo dichiarato e maturato al massimo negli ultimi tre esercizi disponibili. Generalmente il disciplinare di gara richiede la dimostrazione di un fatturato globale non inferiore al valore a base d’asta negli ultimi tre esercizi disponibili.
• Capacità tecnico-professionale: è funzionale a valutare l’idoneità dell’offerente ad effettuare, a regola d’arte e con buon esito, quella data attività, fornitura od opera che si vuole porre ad oggetto dell’appalto ed è comprovabile, ai sensi di quanto disposto dall’allegato XVII parte II del codice dei contratti attraverso l’acquisizione di una variabile tipologia di dichiarazioni da parte dell’operatore economico, tra cui l’elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati, di norma, negli ultimi tre anni precedenti la gara, con indicazione degli importi, date e destinatari. Il disciplinare di gara per la capacità tecnico-professionale, fa riferimento ad un ammontare non inferiore al valore a base d’asta con riferimento agli ultimi tre anni precedenti la gara.
• C.I.G.: Acronimo di Codice Identificativo di Gara. Si tratta di un codice alfanumerico generato dalla stazione appaltante tramite il sistema SIMOG dell’ANAC. Il C.I.G. ha tre funzioni principali: consente l'individuazione della gara specifica ai fini delle comunicazioni di legge all’Osservatorio; identifica la gara specifica ai fini del sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati; rappresenta lo strumento di tracciamento dei flussi finanziari ai sensi della l. 136/2010.
• C.U.P.: Acronimo di Codice Unico di Progetto. Si tratta del codice che identifica un progetto d’investimento pubblico e dello strumento principale per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il codice C.U.P. è obbligatorio per le spese qualificate come "sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private.
• D.G.U.E.: Acronimo di Documento di Gara Unico Europeo. Consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o da terzi, circa l'insussitenza di un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 e circa il possesso dei requisiti previsti ai sensi degli artt. 89 e 91 d.lgs. 50/2016. Il D.G.U.E. è redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione UE/2016/7 della Commissione europera del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016.
• Fatturato globale: Il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).
• ID opere e grado di complessità: Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
A titolo d’esempio, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; sempre a titolo d’esempio, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità.
• Procedura aperta: Procedura aperta o pubblici incanti (asta pubblica) modalità in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta previa definizione dei requisiti soggettivi che ognuno di questi deve possedere.
Procedura negoziata: Procedura negoziata o trattative private modalità in cui l'Amministrazione aggiudicatrice definisce direttamente il contratto di appalto con uno o più operatori economici autonomamente scelti, eventualmente in specifici albi di fiducia.
• Procedura ristretta: Procedura ristretta o licitazioni private, o appalti-concorso modalità in cui partecipano operatori economici invitati dalla Amministrazione aggiudicatrice previa pubblicazione di un preavviso nei modi e tempi stabiliti dalle leggi e dalle direttive europee.
• R.T.P. : Il raggruppamento temporaneo di professionisti anche noto con l’acronimo RTP, è l’istituto mediante il quale gli operatori per servizi di architettura e ingegneria (rientranti nelle fattispecie dall’articolo 46 del d.lgs. 50/2016) si associano ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara.
I motivi per ricorrere all’istituto dell’RTP sono perché non si dispone in misura sufficiente dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d’appalto, oppure per motivi strategici (avere un partner specializzato in determinato settore oppure colleghi che operano nel territorio in cui si svolgerà il servizio etc…).
L’istituto dell’RTP consente anche ai soggetti di più piccole dimensioni la massima partecipazione alle procedure di gara e, nel contempo, garantisce alle Amministrazioni appaltanti la selezione della migliore offerta nei confronti di una platea più numerosa di concorrenti.
• Servizi di punta: In ordine ai requisiti di capacità tecnica le stazioni appaltanti possono richiedere anche l’avvenuto svolgimento di ‘due servizi di punta’.
La definizione dei servizi di punta è data dall’art 2.2.2.1. lettera c) delle linee Guida n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria in recepimento del D.Lgs 50/2016, che recita: c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
• Soccorso istruttorio: Istituto che consente all'impresa partecipante ad una gara d'appalto di integrare dei documenti che appaiono incompleti o di chiarirne i contenuti. La possibilità di integrazione documentale non onerosa può attenere a qualsiasi elemento di carattere formale della domanda, ma non può attenere ad elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta.
• Stazione appaltante: Soggetto che affida appalti pubblici di lavori, forniture o servizi oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi. Può essere rappresentata da uno dei seguenti soggetti: amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016; enti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. 50/2016; soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. 50/2016; altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g), d.lgs. 50/2016.
• Subappalto: Contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.