Con l’ordinanza n. 16323 del 21 giugno 2018, la Cassazione ha fornito chiarimenti sulla responsabilità solidale di appaltatore e progettista
Cosa accade quando l’unico evento dannoso è imputabile a più persone, tra cui il progettista e l’appaltatore di un’opera? La Cassazione, con l’ordinanza n. 16323 del 21 giugno 2018, ha chiarito alcuni aspetti della questione.Per quanto riguarda il progettista, quando ritenuto colpevole, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell’opera progettata in maniera errata, come pure del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall’opera stessa. Non può essere invece chiamato a risarcire i vari costi di esecuzione dell’opera, perché non fanno parte della prestazione pattuita.
Resta dunque confermata l’affermazione giurisprudenziale per cui «se l’unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente […] che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento»: nel caso di danno subito dal committente di un’opera, per concorso di colpa del progettista e dell’appaltatore, il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per il risarcimento dell’intero danno.
Anche l’appaltatore, quindi, può essere ritenuto responsabile di un evento dannoso. Pure nel caso in cui la corte d’appello reputi la sua responsabilità minore rispetto a quella del progettista: questo perché l’appaltatore è comunque obbligato, nei limiti delle sue conoscenze, a controllare la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente (e, nel caso queste risultino errate, non sarà ritenuto responsabile solo avendo dimostrato di aver avvisato il committente e di essere stato indotto a seguire tali istruzioni dietro le sue insistenze).
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