Amici e Colleghi, qualche tempo fa un Assessore di una importante Amministrazione comunale della Sardegna mi ha chiesto quali dovessero essere i requisiti del Datore di Lavoro. Ciò nell'ottica della nomina di un Dirigente di Settore, appunto, a D.L. La mia risposta è stata la seguente. Se volete potete mandarmi le vostre considerazioni o le vostre critiche.
Vi saluto
Antonio Porcu
"In relazione al Datore di Lavoro del pubblico impiego, è necessario fare alcune considerazioni.
Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'Organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo (resta cioè il Sindaco) [art. 2 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08]. L’aspetto fondamentale e discriminante è certamente quello legato al potere di spesa conferito, non è infatti sufficiente il formale conferimento delle funzioni datoriali, ma deve esserci una reale ed effettiva attribuzione di una capacità gestionale di natura patrimoniale, come prescritto per il settore privato [Cassazione penale, sentenza 7 ottobre 2004, n. 39268; Cassazione penale, sentenza 28 aprile 2003, n. 19634].
In relazione ai titoli ed ai requisiti necessari allo svolgimento del ruolo di Datore di Lavoro, la giurisprudenza (e non la legge) ci dice che il soggetto individuato deve essere professionalmente idoneo, e quindi in possesso di attitudini e capacità adeguate [Cassazione penale, sentenza 7 ottobre 2004, n. 39268]. Infatti la legge non richiede alcuna formazione (o titolo) specifico per svolgere il ruolo, a meno che il datore di lavoro non assuma direttamente anche le funzioni di RSPP, caso tuttavia non applicabile al nostro.
In relazione quindi ai requisiti dei delegati (ovvero, quelle “attitudini e capacità adeguate” di cui sopra), la giurisprudenza oscilla fra la pretesa che i soggetti abbiano una conoscenza di tipo specialistico [Cassazione penale, 17 giugno 1997, n. 5780] e la condizione necessaria e sufficiente che la delega sia conferita “a persone affidabili”, in grado cioè di assolvere i relativi compiti: “la stessa professionalità, che talvolta si richiede nel delegato, non va intesa dunque diversamente da quella che caratterizza l’imprenditore [come previsto e definito] dall’art. 2082 c.c., e che si riferisce appunto alla organizzazione dei mezzi per la produzione o lo scambio dei beni e dei servizi. Non vi è, in altre parole, alcuna ragione logica o giuridica per esigere che il delegato abbia una competenza specialistica diversa e superiore” [Cassazione penale, 10 agosto 2000, n. 8978].
Si può pertanto affermare che non esistono titoli specifici che abilitino allo svolgimento dei compiti del Datore di Lavoro, perché - di fatto - simili a quelli svolti normalmente da un Dirigente (ricordiamoci che l’art. 18 del D.Lgs. 81/08 definisce gli obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente, senza farne una distinzione). L’unico vincolo sostanziale è quindi il conferimento di una reale capacità di spesa, fermo restando i requisiti di “idoneità professionale” richiamati dalla giurisprudenza e che ritengo non siano – per un Datore di Lavoro - molto dissimili da quelli richiesti ad un Dirigente". Naturalmente è bene sottolineare che l'organo di vertice (politico) sarà responsabile per "culpa in eligendo" qualora abbia designato un soggetto non idoneo (che non abbia cioè le capacità necessarie o siano inadeguate al ruolo richiesto).
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