L'anno scorso mi è capitato che in sede d'ispezione in un cantiere dove sono Coordinatore (e dove vige - ovviamente - l'obbligo del casco protettivo!), gli UPG abbiano autorizzato (ordinato addirittura!) al datore di lavoro dell'Impresa Affidataria di "far togliere il casco agli operai".
Il mio disappunto è stato notevole. Non solo ciò costituiva una grave violazione alle prescrizioni del PSC, e del POS dell'Impresa stessa, ma autorizzava implicitamente gli operai a non indossare il DPI non osservando le misure di prevenzione e protezione scaturite dalla valutazione dei rischi fatta. In barba alle norme vigenti. Naturalmente in quel cantiere si continua ad indossare il casco, ed a beneficio di quegli incauti specifico quanto la Cassazione (Sentenza n. 13096/2017 Sez. III) ha ribadito:
“i lavori edili rientrano tra le attività che generalmente comportano la necessità di proteggere il capo e per le quali, quindi, è necessario l'elmetto protettivo, a prescindere dal fatto che il suo utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione” e l’uso dello stesso casco è imposto “dall’inevitabilità del rischio individuale” togliendo quindi ogni arbitrio alle eventuali valutazioni del datore di lavoro".
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